Effetto “Manovrina” (Legge 96/2017)

Le piazzole di carico e scarico sono solo per i veicoli di categoria N (art. 158 CDS e art. 201 CDS)
Nel codice della strada era già previsto un posto riservato alla sosta dei veicoli per il carico e scarico merci, ma adesso si è provveduto a specificare che è esclusivo per i veicoli della categoria N, che includono i furgoni sotto le 3,5 t ma anche autotreni e autoarticolati di massa maggiore. In ogni caso le autovetture non potranno più sostare in tali spazi, ed anzi potranno essere multate anche in assenza dell’agente accertatore (si aggiunge così un’altra voce all’elenco delle infrazioni che non hanno l’obbligo della contestazione immediata – è stato modificato per l’ennesima volta l’art. 201 del codice della strada).

Rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale possono essere alti fino a 4,30 metri (art. 10 CDS)
Viene estesa l’eccezione in altezza dei limiti di sagoma anche ai veicoli che trainano rimorchi e semirimorchi utilizzati in operazioni di trasporto intermodale, in tal senso è stato modificato l’art. 10 del codice stradale relativo ai trasporti in condizioni di eccezionalità.

Ora a bordo del veicolo è sufficiente la fotocopia della carta di circolazione per i rimorchi e semirimorchi (art. 180 CDS)
La fotocopia della carta di circolazione deve essere autenticata dal proprietario: questa disposizione è stata introdotta su pressione delle imprese di autotrasporto che si trovavano in difficoltà ogni volta che veniva richiesto l’originale del documento, soggetto frequente a smarrimento vista l’attività svolta. D’altro canto questo tipo di tolleranza era già prevista per i veicoli adibiti al trasporto pubblico di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente.