Le modifiche al Codice della Strada sono legge

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2021 la legge n. 156 di conversione del Decreto Legge “Infrastrutture” che, come già visto in un precedente articolo, aveva modificato alcuni articoli del Codice della Strada.

In sede di conversione, tuttavia, le modifiche al Codice della Strada sono notevolmente aumentate, senza necessariamente seguire il filo logico originale del Decreto Infrastrutture, che era rivolto a rafforzare la sicurezza stradale ed a introdurre nuove disposizioni per tutelare donne in gravidanza e genitori di bambini piccoli (permesso rosa).

Di seguito esaminiamo le principali novità introdotte dalla legge, con un occhio di riguardo anche alle procedure amministrative che esse generano, e che sono state dettagliate nella circolare MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) prot. n. 34647 del 10/11/2021.

Il Codice della Strada pubblicato su questo sito è già aggiornato alle modifiche e consultabile gratuitamente

Estensione della validità del foglio rosa da 6 a 12 mesi e 3 tentativi possibili per superare l’esame pratico

Viene modificato l’art. 122 comma 6 che estende la validità del foglio rosa (ovvero, del permesso per esercitarsi alla guida, una volta superato l’esame teorico), da 6 a 12 mesi.

Unitamente a questa disposizione, l’art. 121 comma 11 stabilisce che la prova pratica di guida può essere sostenuta fino a 3 volte (dunque, ci sono ora 2 possibilità di ripetere la prova se il primo tentativo non è andato a buon fine).

Il MIMS precisa al riguardo che, anche in momentanea assenza dell’adeguamento del sistema informatico del CED (Centro Elaborazione Dati del Ministero), a decorrere dal 10 novembre 2021, la validità dei fogli rosa emessi dal 10/11/2021 è da intendersi di 12 mesi (anche se la validità riportata sul documento è di 6 mesi). In questi 12 mesi il candidato potrà ripetere fino a 3 volte la prova pratica di guida.

Queste disposizioni si applicano anche:
– a chi è sottoposto ad esame di revisione della patente;
– in caso di riporto dell’esame di teoria, (cioè quando sono scaduti i termini per fare la guida ma il candidato ha già sostenuto e passato l’esame di teoria) relativo ai fogli rosa rilasciati prima del 10 novembre, che genererà un foglio rosa valido 12 mesi con possibilità di sostenere 3 prove pratiche di guida.

Nota operativa per le autoscuole: al momento non ci sono modifiche nella modulistica da presentare agli UMC. Con successiva circolare applicativa il MIMS darà istruzioni relativamente alle istruzioni di compilazione del campo relativo alla terza prova pratica di guida che attualmente non è previsto nel modello TT2112.

Deroga (per il primo anno) alle limitazioni alla guida dei neopatentati con patente B legate alla potenza specifica del veicolo, se accompagnati da una persona in funzione di istruttore

I neopatentati (per il primo anno dal conseguimento patente) possono guidare veicoli in deroga alle limitazioni di potenza previste, se accompagnati da una persona di massimo 65 anni titolare almeno di patente B conseguita da 10 anni o di patente di categoria superiore in funzione di istruttore. Lo specifica l’art. 117 comma 2 bis del CDS.

Esercitazioni di guida per le patenti di categoria A: eliminato l’obbligo di esercitazione in “luoghi poco frequentati”

Il termine “luoghi poco frequentati” in caso di esercitazioni alla guida di candidati alle patenti AM, A1, A2 e A (nel caso in cui non può prendere posto un istruttore a fianco del conducente) viene eliminato (art. 122 commi 3,8, e 5).

Corsi di primo soccorso tenuti anche presso le autoscuole per conseguire le abilitazioni professionali KA kB

L’art. 116 al comma 9 prevede l’obbligo di frequentare, con profitto, un corso di primo soccorso per conseguire il KA e il KB (certificati professionali per il servizio pubblico di trasporto persone con motocicli e autovetture – vale a dire taxi e ncc), con l’importante novità che questo corso di primo soccorso può essere erogato anche da una autoscuola. La scuola guida rilascerà l’attestazione di frequenza “con profitto” al corso di primo soccorso, da presentare ai fini della domanda di conseguimento del certificato KA o KB.

Per quanto riguarda le altre molteplici novità, ecco una rapida sintesi che ci riserviamo di approfondire in eventuali ulteriori e successivi articoli:

– I principi ispiratori del CDS vengono ampliati anche alla tutela della salute delle persone e dell’ambiente nella circolazione stradale (art. 1), mentre gli utenti deboli vengono ora chiamati “vulnerabili” (art. 3) e i disabili in carrozzella definiti “persone con disabilità”.
– Art. 7: i sindaci, con propria ordinanza, possono riservare posti di sosta ulteriori anche al servizio di donne in stato di gravidanza, genitori con bambino di età non superiore a due anni con “contrassegno rosa”, oltre ad altre categorie di veicoli
– Aumentano le cautele da adottarsi alla guida nei confronti dei pedoni. Infatti, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, i conducenti devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare o che hanno iniziato l’attraversamento (art. 40). Inoltre, l’art. 191 dispone che gli automobilisti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi quando i pedoni transitano nelle immediate vicinanze di un attraversamento pedonale o quando i conducenti, svoltando, si trovino in presenza di un attraversamento pedonale
– Vengono considerate biciclette anche i velocipedi lunghi fino a 3 metri e mezzo (art. 50)
– La categoria dei ciclomotori viene estesa anche ai veicoli con motore elettrico avente potenza non superiore a 4000 watt (art. 52)
– In tema di TPL (trasporto pubblico locale ) aumenta la lunghezza massima di autoarticolati e autosnodati da 16 metri a 18,75 metri (art.61) mentre, su itinerari in corsia riservata autorizzati dal MIMS, autosnodati e filosnodati possono raggiungere i 24 metri.
– Modificata la nozione di trasporto in condizioni di eccezionalità per ridurre le masse complessive consentite (Art. 10), con l’introduzione di alcune deroghe per veicoli in dotazione alla Protezione Civile, ed altri enti (art. 138).

Tutte queste nuove regole potranno comportare nei prossimi tempi un adeguamento dei quiz d’esame per il conseguimento delle varie tipologie di patenti, che dovranno essere aggiornati e uniformati alle novità normative.

Sono aumentate le sanzioni per:

– lancio di cose da veicoli in movimento (art. 15)
– sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli di trasporto scolastico e veicoli con permesso rosa (art. 158 comma 2) e negli spazi riservati a fermata, sosta e ricarica dei veicoli elettrici. I veicoli elettrici non possono sostare negli appositi spazi di ricarica per un tempo superiore ad un’ora dopo il termine della ricarica stessa.
– Chi utilizza strutture dedicate alla circolazione e alla sosta di persone invalide sena autorizzazione o senza rispettarne le dovute modalità (art. 188)
– Minore trasportato senza casco su mezzi a due ruote (art.171 comma 2)
– Uso di smartphone, computer portatili, tablet e altri dispositivi simili durante la guida (art. 173)

Infine, sono state introdotte alcune modifiche alle regole di circolazione dei monopattini elettrici:

– in questa sede ne menzioniamo solo alcune:
– Obbligo per il conducente del monopattino di indossare il giubbotto o le bretelle riflettenti ad alta visibilità da mezz’ora dopo il tramonto e durante la notte, ma non durante il giorno, nemmeno se in condizioni di scarsa visibilità
– Si conferma l’età minima di 14 anni per condurre un monopattino elettrico
– Obbligo di indossare il casco alla guida di un monopattino, ma solo per i conducenti minorenni. Rimane il divieto di trasportare passeggeri, trainare o farsi trainare.
– Introdotto il divieto di sosta dei monopattini sul marciapiede, salvo in apposite aree individuate dai comuni e nelle aree di sosta riservate alle biciclette
– Sulla necessità di introdurre l’obbligo di assicurazione RCA per contro i danni a terzi causati dalla circolazione dei monopattini elettrici, tutto rinviato all’esito di una attività istruttoria a cura di MIMS, Ministero dell’interno e dello Sviluppo economico

Fonte: www.patente.it